Dal 1 gennaio 2022, come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, tali soglie, infatti, verranno aggiornate con i recenti provvedimenti pubblicati della Commissione europea.
I nuovi Regolamenti pubblicati sulla GUCE L. 398 del 11 novembre 2021 sono:
- Regolamento delegato (UE) 2021/1950 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE/ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1951 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione,
- Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
Nei settori ordinari le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:
- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Invece nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:
- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La pubblicazione degli avvisi sul portale segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 12 novembre 2021 con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi.b I 1.000 professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, previsti dal PNRR e disciplinata nel DL 80/2021, avranno il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato, nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure, provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più complesse.
Ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 14 del 6 dicembre 2021.
Successivamente, il portale inPA genererà gli elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni dal Dipartimento della Funzione pubblica, in base ai fabbisogni indicati nei Piani territoriali approvati oggi dal Dipartimento. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.
Il provvedimento, inoltre, affida la governance del progetto a 21 cabine di regia regionali, costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali, incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti.
"Sono stati appena pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr. Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic"le parole del ministro per la Pa, Renato Brunetta. "L'inserimento degli avvisi sul portale - sottolinea il ministro - segue a strettissimo giro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del Dpcm con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi".
Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il cosiddetto decreto antifrode, provvedimento del governo che contiene una stretta sui controlli relativi alle agevolazioni edilizie.
Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 12 novembre 2021. E' articolato in 5 articoli:
- art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
- art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
- art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
- art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
- art. 5 – Entrata in vigore
L'obiettivo è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.
Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3 del testo.
Nella parte iniziale si prevede quanto segue:“L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
All’Agenzia delle Entrate viene attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
Il decreto legge anti-frode espone anche quali sono i criteri che verranno utilizzati per riconoscere i profili di rischio in riferimento all’utilizzo della cessione del credito col Superbonus 110% e gli altri bonus casa.
Per riconoscere le attività fraudolente, il Fisco considererà:
- I dati inseriti dai soggetti nelle comunicazioni, per vedere se risultano regolari e coerenti;
- I dati riferibili ai crediti oggetto di cessione;
- L’operato di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- Le opzioni di cessione eventualmente effettuate in precedenza dai soggetti.
Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.
La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).
Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.
Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Le misure, pur non prevedendo l’estensione fino al 100 per cento della garanzia statale sull’acquisto di casa da parte dei giovani con meno di 36 anni di età e Isee minore o uguale a 40 mila euro, garantiscono tuttavia la copertura dell’80 per cento della quota capitale. La garanzia statale sostituisce la presenza di altri garanti nella stipula del contratto di mutuo agevolato.
Tra le misure prorogate al 31 dicembre 2022, anche le agevolazioni fiscali per gli under 36 sulle tasse e imposte legate all’acquisto della prima casa. In particolare al momento del rogito si evita il pagamento dell’imposta di registro (pari al 2% del valore catastale) e le imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna. In caso di acquisto della casa dal costruttore si verserà comunque l’Iva pari al 4 per cento del prezzo di acquisto ma tale cifra si trasformerà in credito di imposta da utilizzare per il pagamento di altre imposte su atti successivi legati alla casa, o da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi (come da comma 7 dell’art. 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis). Anche in caso di acquisto da impresa, vale l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale.
Allo stesso modo vengono calmierati i tassi di mutuo per i giovani under 36 con Isee inferiore ai 40 mila euro, che non possono eccedere i tassi medi rilevati ai fini di determinare la soglia di usura; tali tassi, fino al 31 dicembre 2021, sono fissati nell’1,94% per i mutui a tasso fisso e al 2,18% per i mutui a tasso variabile.
Sono anche esenti, ex articolo 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, dall’imposta sostitutiva dello 0,25 per cento i finanziamenti erogati per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili che abbiano i requisiti per ottenere il bonus prima casa giovani under 36.
Nelle ultime settimane in riferimento alla detrazione fiscale del 90% (bonus facciate) prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), una domanda è salita alla ribalta alla luce della sempre più reale possibilità che il Parlamento decida di non prorogare questa detrazione in scadenza il 31 dicembre 2021. Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?
Per prima si è pronunciata la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate (interpello 903-521 del 7 luglio 2021) fornendo un parere favorevole sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate, pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che potranno essere completati anche successivamente.
Il bonus facciate, quindi, potrebbe continuare ad essere attivo anche dopo la sua scadenza. Lo ha affermato il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo a un’interrogazione in Finanze della Camera il 5 ottobre 2021, prospettando la possibilità che anche gli interventi di recupero realizzati nel 2022 potranno essere ammessi alla detrazione fiscale. A condizione che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il sottosegretario ha specificato, inoltre, che si potrà scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché l’opzione può essere esercitata indipendentemente dai Sal, a differenza di quanto previsto per il Superbonus, per cui i Sal non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.“La norma del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati“.
È importante sottolineare che per fruire dell’agevolazione, non è rilevante la fine dei lavori ma lo sono il bonifico e la relativa fattura emessa, che deve risultare emessa entro il 31 dicembre 2021.
La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il concorso nella violazione comporterà la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.